Contributi a fondo perduto per Bilancio di Sostenibilità, LCA e rating ESG

La Camera di Commercio di Bologna ha pubblicato il nuovo Bando ESG 2026, dedicato alle imprese del territorio
che vogliono investire nella rendicontazione di sostenibilità e nelle attività collegate
(LCA, software ESG, rating, comunicazione).

Per le PMI è un’opportunità concreta

  • 50% a fondo perduto
  • fino a 4.000 € per impresa
  • 100.000 € di dotazione complessiva
  • ✅ assegnazione in ordine cronologico

Non è solo un incentivo economico. È un’occasione per strutturare seriamente il proprio percorso ESG.

Perché questo bando è strategico per le PMI

La sostenibilità non riguarda più solo le grandi aziende soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive.
Oggi anche le PMI sono coinvolte:

  • le filiere richiedono dati ESG
  • le banche valutano il merito creditizio con indicatori di sostenibilità
  • i clienti premiano trasparenza e misurabilità
  • i bandi pubblici attribuiscono punteggi premiali

Questo contributo aiuta a coprire parte dei costi per iniziare o rafforzare il percorso.

Chi può partecipare

Possono presentare domanda:

  • Micro imprese
  • Piccole imprese
  • Medie imprese
  • Con sede nel territorio della CCIAA di Bologna

Sono prioritarie:

  • Imprese femminili
  • Imprese giovanili
  • Imprese con rating di legalità
  • Imprese con certificazione di parità di genere

Cosa finanzia il bando

Il contributo copre il 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 4.000 €.

Esempio:

  • Spesa 8.000 € → contributo 4.000 €
  • Spesa 6.000 € → contributo 3.000 €

Sono ammissibili:

Analisi LCA

Consulenze per il Life Cycle Assessment, utile per misurare gli impatti ambientali di prodotti e servizi
e prepararsi a future certificazioni o EPD.

Software ESG

Licenze e strumenti per monitorare KPI, emissioni e obiettivi di sostenibilità.

Bilancio di Sostenibilità

Compensi professionali per redazione, organizzazione dati e strutturazione del report.

Revisione e attestazione

Compenso del revisore che certifica la conformità del documento.

Rating ESG

Certificazione o assegnazione rating da organismi riconosciuti.

Comunicazione ESG

Creazione e diffusione di contenuti per valorizzare le azioni di sostenibilità verso stakeholder e mercato.

Tempistiche

📅 Apertura: 24 febbraio 2026 – ore 10:00

📅 Chiusura: 27 marzo 2026 – ore 13:00

Domande solo online tramite piattaforma Restart. Essendo a sportello, prepararsi in anticipo è fondamentale.

Come può supportarti HENRY & CO.

HENRY & CO., società benefit specializzata in design e sostenibilità, supporta le imprese in:

  • Analisi LCA
  • Piano di sostenibilità strategico
  • Redazione Bilancio di Sostenibilità
  • Comunicazione ESG
  • Integrazione tra sostenibilità, innovazione e design di prodotto

Per noi la sostenibilità non è solo un documento, ma un percorso concreto che migliora prodotti, processi e posizionamento.

Perché agire ora

  • Budget limitato
  • Assegnazione in ordine cronologico
  • Pressione crescente del mercato su ESG
  • Opportunità di rafforzare reputazione e accesso al credito

Le imprese che si muovono per prime avranno un vantaggio competitivo.

Testo informativo del bando

La Camera di Commercio di Bologna ha pubblicato un Bando che prevede l’assegnazione alle imprese del territorio
di contributi per le spese di rendicontazione di sostenibilità ESG.
Il bando sostiene le spese propedeutiche e di redazione del bilancio di sostenibilità, inclusa la comunicazione esterna.
Le risorse disponibili ammontano a 100.000 euro. Ogni impresa può ottenere un contributo massimo di 4.000 euro, pari al 50% delle spese ammissibili.
Le domande devono essere presentate dal 24 febbraio 2026 al 27 marzo 2026 tramite la piattaforma Restart.

 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Bologna assegna contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, con sede legale nell’area metropolitana di Bologna, a favore delle spese propedeutiche e di redazione della rendicontazione di sostenibilità, prevista dalla Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) n. 2022/2464/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/12/2022, recepita nel nostro Paese dal D. Lgs. 125/2024, entrato in vigore il 25/09/2024.

L’ESG si deve ricondurre primariamente a una serie di procedure operative per misurare e parametrare e di buone pratiche che consentono di conoscere e di gestire l’impatto ambientale, sociale e di etica nel governo delle imprese. Le valutazioni Environmental, Social, Governance permettono di disporre di una visione completa dell’impatto delle imprese e della loro esposizione ai rischi.

La rendicontazione di sostenibilità consiste nella rappresentazione dei dati non finanziari delle azioni realizzate e/o programmate da un’impresa per il raggiungimento degli obiettivi ESG di sostenibilità ecologica, sociale e di governance. Per dettagli e approfondimenti si rinvia agli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 125/2024.

Attraverso la rendicontazione di sostenibilità è anche possibile assegnare all’impresa un rating di sostenibilità che ne esprime l’impatto ambientale, sociale e di governance. Il rating ESG rappresenta un indice che permette agli interlocutori esterni di avere una maggiore comprensione della sostenibilità di un’impresa e della sua esposizione a rischi collegati a problematiche ambientali, sociali o relative alla governance.

L’obbligo della rendicontazione di sostenibilità riguarderà in fase di prima applicazione le imprese di grandi dimensioni e in seguito le società quotate.

Tale obbligo interessa pertanto solo poche imprese, ma l’approvazione di una rendicontazione di sostenibilità su base volontaria può in realtà riguardare numerose realtà imprenditoriali meno grandi. L’analisi di sostenibilità ESG ha infatti carattere sistemico, non si limita ai dati propri dell’impresa che intende approvare la rendicontazione di sostenibilità, andando ad interessare tutta la catena del valore, compresi fornitori e operatori a valle del sistema di distribuzione, vendita e post vendita, che hanno un ruolo decisivo nelle strategie di sostenibilità.

Tali soggetti saranno pertanto necessariamente coinvolti nell’analisi dei rispettivi impatti ambientali, sociali e di governance e, in caso di mancato allineamento, potrebbero essere sostituiti da altri soggetti ritenuti più adeguati sotto il profilo ESG. Le imprese della catena della subfornitura, o che comunque hanno rapporti con imprese interessate dall’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, potranno pertanto avvertire l’esigenza di dotarsi anch’esse di tale strumento non finanziario, anche se non direttamente obbligate da un punto di vista normativo.

Il rating di sostenibilità viene altresì utilizzato, già ora, da banche ed altri operatori finanziari, in abbinamento ai parametri patrimoniali, economici e finanziari, per la concessione di credito e la definizione del tasso di interesse praticabile all’impresa. Rating migliori assicurano maggiore disponibilità nell’accesso al credito ed a condizioni più convenienti rispetto ad aziende che ne sono sprovviste o hanno rating di sostenibilità peggiori. Peraltro, un valido reporting di sostenibilità ESG consente alle imprese di acquisire maggiore credito sul mercato, in particolare nei confronti dei clienti e consumatori sempre più sensibili all’impatto delle imprese.


Art. 1. Finalità dell’iniziativa

Contributi a sostegno dell’approvazione della Rendicontazione di Sostenibilità ESG – Anno 2026
Area Promozione Internazionalizzazione e Mediazione
(Deliberazione di Giunta – N° atto 2026000011 – Riunione del 20/01/2026)


Art. 2. Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando le microimprese, le piccole e medie imprese di qualunque settore economico, con sede legale nel territorio della città metropolitana (ex provincia) di Bologna.
In particolare le imprese richiedenti il contributo devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

  • A. essere MPMI, con sede legale nel territorio della città metropolitana (ex provincia) di Bologna, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Bologna;
  • B. non appartenere al settore escluso della pesca e dell’acquacoltura;
  • C. essere attive e risultante dalla visura camerale;
  • D. essere in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna, alla data di presentazione della domanda di contributo (eventuale regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta, pena non ammissibilità);
  • E. non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione giudiziale, o trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 651/2014, come modificato dal Reg. (UE) 2021/1237;
  • F. non essere fornitori di beni e servizi a favore della CCIAA di Bologna, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;
  • G. essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal presente bando, in base all’art. 9 del D. Lgs. 184 del 27 novembre 2025 (Codice degli Incentivi) è sempre precluso l’accesso alle agevolazioni in caso di:

  1. sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’articolo 67 del codice antimafia (D. Lgs. 159/2011) o tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 84, comma 4);
  2. applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la PA;
  3. condanna definitiva (o decreto penale irrevocabile) dei legali rappresentanti/amministratori per reati ostativi alla partecipazione a procedure di appalto/concessione (con le eccezioni previste: depenalizzazione, riabilitazione, estinzione, revoca della condanna, ecc.);
  4. violazioni contributive ostative al DURC (art. 18, comma 3, lett. b) Codice degli Incentivi);
  5. delocalizzazione (art. 16, comma 1 Codice degli Incentivi);
  6. inadempimento dell’obbligo di polizze a copertura danni da calamità/eventi catastrofali (L. 213/2023, art. 1, comma 101), salvo esenzioni o proroghe vigenti.

Le imprese dovranno possedere i requisiti in modo continuativo dalla data di domanda fino all’erogazione del contributo. L’eventuale perdita in itinere dei requisiti comporterà la decadenza dal contributo e non ne consentirà l’erogazione.

Il contributo verrà assegnato prioritariamente alle imprese femminili e giovanili, a quelle in possesso del rating di legalità, nonché alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere, riconoscendo il contributo pieno a queste tipologie di imprese (come precisato all’art. 7).

Al fine di favorire la rotazione, le imprese che hanno ottenuto contributi “bandi contributi per rendicontazione di sostenibilità ESG” nell’anno 2025 dalla CCIAA di Bologna non possono presentare domanda per l’annualità 2026 (domanda irricevibile).


Art. 3. Entità del contributo e regime di aiuto, cumulo, CUP

Il fondo messo a disposizione per il presente regolamento è di € 100.000,00.
I contributi sono assegnati a fondo perduto e sono calcolati in percentuale sul totale delle spese ammissibili.
L’intensità del contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili di cui all’art. 4.
Ogni impresa può presentare una sola domanda ed ottenere un solo contributo, nel limite massimo di € 4.000,00.
Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi di importo inferiore a € 3.000,00.

Cumulo degli incentivi

Gli aiuti di cui al presente regolamento sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

  • con altri aiuti in regime de minimis;
  • con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione, a condizione che il cumulo sia ammesso anche dalle norme degli altri incentivi e nei limiti previsti da ciascuna.

In ogni caso la somma degli incentivi cumulati non potrà superare il costo sostenuto.

Regimi di aiuto

I contributi alle imprese appartenenti a tutti i settori economici, esclusi quelli della produzione agricola primaria, della pesca e dell’acquacoltura, verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831.
I contributi alle imprese appartenenti al settore della produzione primaria in agricoltura verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 (come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118 del 16/12/2024).
Questo comporta che un’impresa unica non possa ottenere aiuti pubblici in regime “de minimis” oltre i massimali previsti nel triennio (3 periodi di 365 giorni), considerando come riferimento la data del provvedimento di assegnazione di ciascun contributo.

Definizione di “impresa unica”

Ai fini del presente regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola statutaria;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo con altri azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra, anche per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.
La Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Si raccomanda di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall’impresa unica nei tre anni precedenti la domanda.

Obbligo del CUP in fattura e regolarizzazioni

A decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) (art. 5, comma 6, D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023), secondo le modalità e le eccezioni previste dalla normativa.

Regolarizzazione tramite quietanza: il CUP può essere indicato nella causale della quietanza di pagamento (contabile bonifico, ecc.) ove il pagamento avvenga dopo che il CUP è stato comunicato all’impresa.

Regolarizzazione fatture elettroniche prive di CUP: il beneficiario potrà regolarizzare secondo una delle seguenti modalità (alternative):

  • integrazione elettronica da allegare all’originale secondo circolare AE n. 14/E del 2019 (Documento “TD20”);
  • emissione di autofattura di integrazione a importo 0 secondo circolare AE n. 14/E del 2019;
  • stampa del documento di spesa con scritta indelebile riportante CUP e misura di agevolazione camerale (da conservare a termini di legge).

Fatture estere: regolarizzazione mediante apposizione del CUP sull’originale della fattura cartacea (acconti e saldi) con scrittura indelebile o timbro, e, ove applicabile, inserimento in oggetto/campo note della comunicazione all’Agenzia delle Entrate via SdI entro i termini previsti.

Soggetti non tenuti a fatturazione elettronica: possibile trasmettere fattura/nota di addebito in PDF con CUP apposto. In caso di fattura antecedente alla concessione o priva di CUP, è possibile l’inserimento manuale indelebile sulla stampa cartacea conservata agli atti.


Art. 4. Spese ammissibili ed obblighi

Sono ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese (al netto dell’IVA), già sostenute tra il 1 gennaio 2026 e la data di invio della domanda, o che l’impresa prevede di sostenere entro il 30 giugno 2027, allegando idonei preventivi o contratti già stipulati:

  • consulenze specialistiche per l’analisi LCA (Life Cycle Assessment) applicata alla produzione di beni e alla prestazione di servizi dell’impresa;
  • licenze d’uso e personalizzazioni di software che consentono in modo specifico di monitorare e calcolare il grado di raggiungimento dei target ESG;
  • compensi professionali per la predisposizione della rendicontazione di sostenibilità;
  • compenso del revisore che attesta la conformità della rendicontazione di sostenibilità;
  • certificazione e assegnazione rating ESG da parte di organismi riconosciuti;
  • creazione e diffusione di contenuti focalizzati sulle azioni di sostenibilità intraprese e sugli obiettivi ESG raggiunti, per valorizzare gli sforzi verso gli stakeholder.

Tutte le spese devono essere integralmente fatturate e pagate tra il 1 gennaio 2026 e il 30/06/2027 (non sono ammesse le autofatture).

Per essere ammissibili, le spese devono risultare:

  • a) pertinenti e imputabili all’operazione ammessa alle agevolazioni;
  • b) tracciabili (documentazione completa; CUP in fattura o, nei casi ammessi, identificativi idonei);
  • c) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.

Modalità di pagamento ammesse

Sono ammessi: bonifico bancario, ricevuta bancaria con movimentazione in estratto conto, pagamento con carta di credito dell’impresa con evidenza di addebito, ricevuta di conto corrente postale. Per il bonifico è richiesta prova di esecuzione (presa in carico con CRO/TRN o comunicazione banca/estratto conto con riga leggibile). Non sono ammesse compensazioni né pagamenti in contanti.


Art. 5. Spese non ammissibili, esclusioni e limitazioni

Sono comunque non ammissibili le seguenti categorie di spese:

  • spese non riconducibili all’elenco dell’art. 4;
  • spese con fatture che non rispettino le condizioni sull’inserimento del CUP (art. 3);
  • spese per interventi realizzati in economia;
  • spese per acquisto diretto di materiali da utilizzare nei servizi;
  • imposte e tasse;
  • importi per casse previdenziali addebitati dai professionisti;
  • acquisto di beni e materiali di consumo;
  • canoni di manutenzione/assistenza;
  • interessi di mora e interessi debitori;
  • commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri finanziari.

Sono in ogni caso escluse:

  • spese di vitto e alloggio;
  • consulenze per attività amministrative ordinarie (compresa predisposizione bilancio d’esercizio) o commerciali;
  • compensi al revisore del bilancio d’esercizio.

Sono inoltre escluse le spese fatturate da:

  • soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell’impresa richiedente, nonché coniuge o parenti entro il secondo grado (salvo prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro e senza cariche sociali);
  • imprese collegate/controllate ex art. 2359 c.c. e relativi soci/amministratori/sindaci/dipendenti;
  • imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l’impresa beneficiaria.

Art. 6. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo dovranno essere inviate esclusivamente dalle ore 10:00 del 24 febbraio 2026 fino alle ore 13:00 del 27 marzo 2026, in modalità telematica, con firma digitale del Titolare/Legale rappresentante, attraverso lo sportello online sulla piattaforma Restart di Infocamere: https://restart.infocamere.it/.

Sul sito camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite istruzioni operative e modulistica (in particolare il “modulo delle dichiarazioni sostitutive”). Non sono ammesse altre modalità di trasmissione.

Documentazione da allegare (pena esclusione)

  1. modello di richiesta contributo scaricato da Restart al termine della compilazione;
  2. modulo delle dichiarazioni sostitutive con informazioni su costi sostenuti/pagamenti e costi che si intende sostenere;
  3. preventivi di spesa o fatture già emesse (in euro e in italiano o con sintetica traduzione; intestati all’impresa; voci di costo chiare; non ammessi auto-preventivi);
  4. per consulenza/progettazione da sostenere: preventivi e/o incarico/contratto (scrittura privata) con contenuto, termini, modalità e corrispettivo (PDF);
  5. relazione dell’impresa sul percorso avviato/inteso per arrivare all’approvazione della rendicontazione nel 2026 (esercizio 2025) o nel 2027 (esercizio 2026), con interventi previsti e funzionalità dei costi.

Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante. La mancata allegazione dei documenti ai punti 1) e 2), firmati digitalmente, comporta irricevibilità non regolarizzabile.


Art. 7. Procedura di valutazione ed ammissione al contributo

I contributi sono assegnati prioritariamente alle domande ammissibili delle imprese femminili e giovanili, di quelle con rating di legalità e delle imprese con certificazione di parità di genere, in base all’ordine cronologico di ricezione sulla piattaforma Restart e fino ad esaurimento fondi. In presenza di disponibilità residue, si procederà allo scorrimento per le altre imprese ammissibili, sempre in ordine cronologico.
Durante l’istruttoria si procederà alla verifica di ammissibilità domanda e spese e della sussistenza dei requisiti di bando. L’indicazione di una PEC è fondamentale: in caso di mancata indicazione la domanda è inammissibile.
La Camera può richiedere integrazioni/precisazioni: la documentazione va inviata entro 10 giorni dalla richiesta.
La graduatoria verrà approvata entro 90 giorni dalla chiusura del bando e pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” (voce “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”) del sito camerale. Ammissione/esclusione sarà comunicata via PEC.


Art. 8. Rendicontazione delle attività e delle spese

L’erogazione del contributo è subordinata alla verifica delle condizioni previste dal bando ed avverrà dopo esito positivo dei controlli sulla rendicontazione inviata dall’impresa, tramite pratica telematica analoga alla richiesta.

La rendicontazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30/07/2027 tramite Restart (https://restart.infocamere.it/) e dovrà includere (PDF firmati digitalmente):

  • modello di presentazione rendicontazione scaricato da Restart;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su modulo camerale (spese, modalità/data pagamenti, eventuale non assoggettabilità ritenuta 4%);
  • fatture elettroniche (.xml) emesse e ricevute entro termine, con CUP correttamente indicato (o causale quietanza ove ammesso);
  • prove di pagamento tracciabili (ri.ba., bonifico, carta, ecc.);
  • relazione conclusiva con azioni di sostenibilità e obiettivi ESG raggiunti, ricollegati alle spese rendicontate;
  • copia della rendicontazione di sostenibilità approvata dagli organi amministrativi dell’impresa.

Il mancato invio entro il termine comporta la decadenza dal contributo. La Camera può richiedere integrazioni entro 10 giorni dalla richiesta.
In nessun caso potrà essere erogato un importo superiore a quello assegnato; viceversa, a fronte di costi ammissibili inferiori al doppio dell’importo assegnato, il contributo erogabile verrà proporzionalmente ridotto.
Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto dichiarato e con spese rendicontate (IVA esclusa) in misura non inferiore al 70% delle spese ammesse e comunque non inferiori a € 3.000,00, pena decadenza.

Ove applicabile, si applica la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, DPR 600/1973.

Le imprese assegnatarie dovranno affiggere per almeno 12 mesi dalla trasmissione della rendicontazione, presso locali/spazi aziendali accessibili a soggetti esterni, un cartello (minimo formato A5) che evidenzi il contributo ricevuto, secondo testo fornito dalla Camera.


Art. 9. Esame della documentazione di spesa e liquidazione del contributo

Gli uffici competenti esaminano la documentazione di spesa e, in presenza dei requisiti, procedono alla liquidazione. La CCIAA effettua controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 (verifiche su autocertificazioni), accertamenti antimafia e verifica regolarità contributiva (DURC). Potranno essere effettuate verifiche presso i luoghi di realizzazione degli investimenti. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’impresa decade immediatamente dall’agevolazione.


Art. 10. Decadenza e revoca del contributo

Decadenza

L’impresa decade dal diritto di ricevere il contributo assegnato, senza necessità di provvedimento camerale, in caso di:

  • mancata trasmissione della rendicontazione nei termini e modalità dell’art. 8;
  • rinuncia presentata dall’impresa beneficiaria.

Revoca

Il contributo sarà revocato (con restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali) nei casi di:

  • difforme realizzazione del programma di spesa rispetto alla domanda;
  • mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 4;
  • spese rendicontate inferiori al 70% delle spese ammesse;
  • dichiarazioni mendaci;
  • impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario.

Art. 11. Altre disposizioni applicabili

Per quanto non espressamente regolamentato, si rinvia al regolamento camerale (Delibera Consiglio camerale n. 18 del 30/10/2025) e al D. Lgs. 184 del 27 novembre 2025 (Codice degli Incentivi), ove applicabile.


Art. 12. Valutazione degli incentivi

Gli incentivi sono valutati al termine della fase di concessione in base a:

  • importo totale assegnato in rapporto al fondo disponibile;
  • numero imprese ammesse a contributo;
  • importi assegnati a micro e piccole imprese rispetto al totale assegnato.

Al termine della fase di erogazione si valuta in base a:

  • numero imprese che hanno rendicontato rispetto alle ammesse;
  • importo totale erogato rispetto al totale concesso.

La CCIAA terrà conto dei dati per la programmazione delle annualità successive.


Art. 13. Norme per la tutela della privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la Camera informa sulle modalità di trattamento dei dati personali acquisiti per la presentazione e gestione della domanda di contributo.

Finalità e base giuridica

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura (istruttoria, verifiche, analisi rendicontazioni e liquidazione), sulla base dell’adempimento di obblighi legali e dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) GDPR).

Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati è indispensabile per partecipare e gestire correttamente la procedura; il mancato conferimento comporta impossibilità di partecipazione.

Modalità di trattamento e comunicazione

I dati saranno trattati con modalità manuali/informatiche/telematiche e misure di sicurezza adeguate. Potranno essere comunicati ad Enti pubblici/Autorità di controllo e diffusi tramite pubblicazione sul sito camerale per obblighi di trasparenza (D. Lgs. 33/2013), oltre ai casi previsti dalla legge.

Conservazione

I dati saranno conservati per 10 anni + 1 anno a decorrere dall’erogazione del contributo, salvo ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge.

Diritti degli interessati

È garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR (accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione, opposizione). Le richieste possono essere inviate a: promozione@bo.camcom.it.

È possibile proporre reclamo al Garante Privacy secondo le procedure pubblicate sul sito ufficiale dell’Autorità.

Titolare del trattamento e contatti

Titolare: CCIAA di Bologna, Piazza delle Mercanzia 4 – P.IVA 03030620375 – C.F. 80013970373

IL SEGRETARIO GENERALE – Giada Grandi
IL PRESIDENTE – Valerio Veronesi


Nota: definizione ESG

  • Environmental: iniziative e operazioni mirate a misurare e ridurre l’impatto ambientale e a monitorare/limitare i rischi legati ai cambiamenti climatici.
  • Social: decisioni e attività con impatto sociale (diritti civili e lavorativi, condizioni di lavoro, parità di genere, contrasto discriminazioni, inclusione, contributo al territorio e al benessere della comunità).
  • Governance: strategie e scelte decisionali in termini di etica retributiva, meritocrazia, diritti degli azionisti, contrasto alla corruzione, e composizione dell’organo amministrativo.

Hai tempo fino al 27 Marzo per presentare la domanda. Non perdere questa opportunità, compila il form.


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