HENRY & CO. Ecodesign & PPWR; Circular Economy
NormativaImballaggiLettura ~15 min
REGOLAMENTO (UE) 2025/40 · PPWR

PPWR: cosa cambia per gli imballaggi e come progettare in conformità

Il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è già in vigore e si applica dal 12 agosto 2026. Riguarda chiunque metta sul mercato un prodotto imballato, non solo chi fabbrica il packaging. Ecco le scadenze, gli obblighi di progettazione, cosa devi avere pronto entro agosto e l'approccio con cui aiutiamo le aziende ad arrivarci in tempo.


Per oltre trent'anni gli imballaggi europei sono stati regolati dalla Direttiva 94/62/CE, recepita in modo diverso da ogni Stato membro. Il PPWR — Packaging and Packaging Waste Regulation, ovvero il Regolamento (UE) 2025/40, cambia paradigma: è un regolamento, quindi direttamente applicabile in tutta l'Unione senza recepimento nazionale. Le stesse regole, gli stessi metodi, lo stesso mercato per tutti.

È entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e diventa applicabile dal 12 agosto 2026. Da quella data l'imballaggio non è più solo un costo logistico o un veicolo di brand: diventa un requisito di prodotto, con obblighi documentali, criteri di progettazione armonizzati e una catena di responsabilità ben definita. Il testo è poi corredato da un Documento di orientamento della Commissione (C/2026/3084) che chiarisce molti dei punti più ambigui, e i dettagli tecnici arriveranno con decine di atti delegati e di esecuzione nei prossimi due o tre anni.

In questa guida mettiamo ordine: prima la mappa delle scadenze, poi un elenco concreto di cosa fare entro agosto 2026, quindi i cinque pilastri della progettazione, le regole su dichiarazioni ambientali e ruoli della filiera, e una sezione finale di domande frequenti. L'obiettivo è uno solo: aiutarti a distinguere ciò che è urgente da ciò che puoi pianificare con calma.

Dal campo

Nella nostra pratica di ecodesign lo ripetiamo a ogni progetto: il packaging va trattato come un componente da specificare, non come un involucro da aggiungere alla fine. Il PPWR rende questa logica un obbligo di legge e premia chi era già partito.

01Le date che contano

Il PPWR non scatta tutto insieme: è una sequenza di scadenze che si estende fino al 2040. Molti criteri tecnici dipenderanno da atti delegati e di esecuzione che la Commissione adotterà progressivamente. Questa è la mappa dei passaggi che incidono sulla progettazione e sulla messa sul mercato.

12 AGO 2026
Il Regolamento si applica

Scattano gli obblighi sulle sostanze, l'iscrizione al registro produttori e la responsabilità EPR, la dichiarazione di conformità UE e il principio generale di riciclabilità Art. 6.1. Divieto PFAS sopra le soglie negli imballaggi a contatto con alimenti Art. 5.5.

ENTRO 1 GEN 2028
Criteri di progettazione per il riciclaggio

Atto delegato atteso con i criteri di design-for-recycling e le classi di riciclabilità A/B/C Art. 6.4.

12 AGO 2028
Etichettatura armonizzata

Etichetta unica UE su materiali e conferimento; le etichette nazionali non potranno più affiancarla Art. 12.

1 GEN 2029
Raccolta differenziata al 90%

Sistemi di deposito cauzionale (DRS) per bottiglie in plastica e lattine monouso per bevande Art. 50.

1 GEN 2030
Il fulcro degli obblighi di design

Riduzione al minimo Art. 10, spazio vuoto ≤ 50% Art. 24, percentuali minime di riciclato Art. 7, riutilizzo trasporto 40% e bevande 10% Art. 29, divieti di formato Art. 25 / All. V.

1 GEN 2035
Riciclabilità "su scala"

L'imballaggio deve essere effettivamente riciclato su scala industriale Art. 6.2.b.

1 GEN 2040
Soglie più alte

Aumento delle percentuali minime di riciclato e obiettivi di riutilizzo più ambiziosi (fino al 70% per il trasporto).

02PPWR, Cosa fare entro il 12 agosto 2026

Questa è la domanda che riceviamo più spesso, e la risposta è più gestibile di quanto sembri. Molti degli obblighi conosciuti del PPWR: riciclato minimo, riduzione al minimo, etichetta armonizzata, divieti di formato, non sono dovuti ad agosto 2026. Quello che invece scatta subito riguarda le sostanze, la documentazione di conformità e la responsabilità del produttore. Ecco la lista operativa.

Checklist operativa, applicabile dal 12 agosto 2026

Sostanze e PFAS

Verifica gli imballaggi a contatto con alimenti contro i limiti PFAS (test del fluoro totale: sotto 50 mg/kg è una prima soglia di conformità). Rispetta il limite cumulativo di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente: ≤ 100 mg/kg.

ART. 5
Documentazione tecnica e DoC

Predisponi la documentazione tecnica (Allegato VII) e la Dichiarazione di conformità UE. Va conservata 5 anni per il monouso e 10 anni per il riutilizzabile dall'immissione sul mercato.

ART. 15 · ALL. VII
Identificazione e contatti

Ogni imballaggio deve avere un numero di tipo, lotto o serie e riportare (anche via QR o supporto dati) nome, marchio registrato e indirizzo del fabbricante.

ART. 15.5 · 15.6
Registro produttori ed EPR

Iscriviti al registro produttori e adempi alla responsabilità estesa (EPR) nello Stato membro dove metti l'imballaggio a disposizione per la prima volta. Negli altri Stati membri nomina un rappresentante autorizzato EPR.

ART. 44 · 45
Catena dei fornitori

Assicurati che i fornitori ti consegnino tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dei materiali e dell'imballaggio. Senza dati dai fornitori, la DoC non sta in piedi.

ART. 16
Dichiarazioni ambientali

Rivedi i claim "green" sul packaging: sono ammessi solo se riguardano proprietà che vanno oltre i requisiti minimi del PPWR e se specificano l'ambito (unità, parte, intera gamma). Vietate diciture fuorvianti.

ART. 12
Chiarimento: cosa NON è ancora dovuto in agosto 2026
  • Le percentuali minime di contenuto riciclato dal 1 gen 2030
  • La riduzione al minimo di peso/volume e lo spazio vuoto ≤ 50% dal 1 gen 2030
  • L'etichetta armonizzata UE su materiali e conferimento dal 12 ago 2028
  • Le classi di riciclabilità A/B/C e la valutazione di conformità sulla riciclabilità, legate agli atti delegati attesi ≈ 2030
  • I divieti di formato dell'Allegato V (es. monouso in plastica nell'Ho.Re.Ca.) dal 1 gen 2030
  • Gli obiettivi di riutilizzo e ricarica dal 1 gen 2030
Dal campo

Il rischio che vediamo più spesso è opposto al panico: aziende convinte di dover ridisegnare tutto entro agosto, e altre che ignorano gli obblighi sulle sostanze perché "tanto l'etichetta arriva nel 2028". La verità sta nel mezzo ed è una questione di sequenza, non di sforzo. Mettere in ordine sostanze, documentazione ed EPR per agosto libera tempo per progettare bene il resto.

Adeguarsi al PPWR è una scelta di progettazione

Aiutiamo aziende e brand a leggere il Regolamento sulla loro specifica gamma di imballaggi, valutare gli impatti e riprogettare ciò che serve. Scrivici: la prima valutazione è una conversazione, non un preventivo.

03I cinque pilastri della progettazione conforme alla PPWR

Tutti gli obblighi di prodotto del PPWR si traducono, in fase progettuale, in cinque famiglie di requisiti. Nessuno è isolato: una scelta di materiale che migliora la riciclabilità può influire sul contenuto di riciclato disponibile e sul peso complessivo. Per questo li affrontiamo insieme, non in sequenza.

ART. 6

Riciclabilità

Ogni imballaggio dev'essere progettato per il riciclaggio e, dal 2035, riciclato su scala. Arrivano le classi di prestazione A, B e C.

ART. 7

Contenuto riciclato

Percentuali minime obbligatorie di plastica riciclata post-consumo, crescenti dal 2030 al 2040 a seconda dell'uso.

ART. 10 · 24

Riduzione al minimo

Peso e volume ridotti al necessario. Marketing e "accettazione del consumatore" non bastano più a giustificare materiale in eccesso. Spazio vuoto ≤ 50%.

ART. 11 · 29

Riutilizzo

Obiettivi di riutilizzo per imballaggi da trasporto, raggruppati e bevande, con requisiti tecnici di rotazione e ricondizionamento.

ART. 5 · 12

Sostanze ed etichetta

Minimizzazione delle sostanze preoccupanti, limiti a metalli pesanti e PFAS, e nuova etichettatura armonizzata.

Le sostanze: il primo banco di prova

È l'area che diventa operativa per prima ed è spesso sottovalutata. Il PPWR impone tre cose distinte. Primo, un principio generale: gli imballaggi vanno fabbricati minimizzando presenza e concentrazione di sostanze preoccupanti, comprese le emissioni e gli esiti del fine vita (materie prime secondarie, ceneri) e l'impatto delle microplastiche. Secondo, un limite quantitativo storico ereditato dalla vecchia direttiva: la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non può superare 100 mg/kg. Terzo, dal 12 agosto 2026, il divieto di immettere imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS sopra le soglie definite. In assenza di un metodo armonizzato, l'approccio suggerito è graduale: si misura il fluoro totale e, se sotto 50 mg/kg, il campione è in genere conforme; sopra quella soglia si verifica se il fluoro è organico e, infine, si analizzano i precursori per i limiti più stringenti.

Contenuto minimo di riciclato: i numeri

È la misura che più spesso mette in difficoltà chi progetta packaging in plastica, perché tocca insieme disponibilità di materiale, sicurezza alimentare e costi. Si applica a qualsiasi parte in plastica dell'imballaggio, calcolata come media per stabilimento e per anno.

Percentuali minime di plastica riciclata post-consumo

Fonte: Art. 7 · Reg. (UE) 2025/40

FASE 1 — DAL 1 GEN 2030

Bottiglie bevande monouso (SUP)30%
Contatto alimenti — PET30%
Contatto alimenti — altri10%
Altri imballaggi in plastica35%

FASE 2 — DAL 1 GEN 2040

Bottiglie bevande monouso (SUP)65%
Contatto alimenti — PET50%
Contatto alimenti — altri25%
Altri imballaggi in plastica65%

Esenzione diretta per le parti in plastica sotto il 5% del peso totale e per gli imballaggi a contatto con alimenti dove il riciclato comprometterebbe la sicurezza (Art. 7.5). L'esenzione va dimostrata nella documentazione tecnica.

Dal campo

Quando conduciamo un'analisi del ciclo di vita (LCA) prima della riprogettazione, queste percentuali smettono di essere un vincolo astratto: diventano una variabile da ottimizzare insieme a riciclabilità e peso. È lì che si trovano i margini, non rincorrendo un requisito alla volta.

04Dichiarazioni ambientali: la fine del greenwashing facile

Per chi comunica sostenibilità, questo è uno dei capitoli più delicati. Il PPWR non vieta i claim ambientali, ma li disciplina con due condizioni precise. Primo: una dichiarazione ambientale è ammessa solo se riguarda proprietà dell'imballaggio che superano i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento — dichiarare come "virtù" qualcosa che è già obbligatorio per legge non è consentito. Secondo: il claim deve specificare se si applica all'unità di imballaggio, a una sua parte o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dal produttore.

A questo si aggiunge un divieto esplicito di etichette, marchi, simboli o diciture che possano fuorviare o confondere il consumatore rispetto alle caratteristiche di sostenibilità o alle opzioni di gestione del rifiuto, laddove esiste un'etichettatura armonizzata. Letto insieme alle altre norme UE contro il greenwashing, il messaggio è chiaro: ogni affermazione "green" deve essere specifica, pertinente e dimostrabile con dati.

La nostra esperienza

È il terreno su cui lavoriamo ogni giorno: verificare che un claim sia difendibile prima ancora che venga stampato. Un'affermazione ambientale solida nasce da un dato: una LCA, una percentuale di riciclato tracciabile, una riciclabilità documentata, non da un aggettivo. Con il PPWR, questa disciplina diventa un requisito, e chi ha già strutturato le proprie evidenze parte avvantaggiato.

05Chi è responsabile? Fabbricante e produttore non sono la stessa cosa

Uno dei punti che genera più confusione. Il PPWR definisce due ruoli distinti, con responsabilità diverse, e vale il principio "un produttore per ogni imballaggio". Capire dove ci si colloca nella filiera è il primo passo per sapere quali obblighi ricadono su di noi.

Fabbricante

Garantisce la conformità originaria

  • Chi fabbrica materialmente l'imballaggio vuoto (es. scatolifici, vetrerie, etichettifici) o chi lo fa progettare e commercializzare con il proprio nome.
  • È il responsabile legale della conformità dell'involucro prima che questo venga riempito.
  • Redige la Documentazione Tecnica, effettua i test di laboratorio (es. metalli pesanti e PFAS) e firma la Dichiarazione di Conformità UE (DoC) (Art. 15).
  • Garantisce l'identificazione e la tracciabilità del lotto di produzione del packaging vuoto.
Produttore

Finanzia il fine vita (EPR)

  • Chi mette a disposizione sul mercato un prodotto imballato per la prima volta sul territorio di uno Stato membro.
  • Nella maggior parte dei casi coincide con il titolare del marchio (Brand Owner) o con chi riempie e confeziona l'imballaggio.
  • Si iscrive al Registro dei Produttori e paga il contributo EPR (es. CONAI in Italia) nello Stato in cui l'imballaggio diventa rifiuto (Art. 45).
  • Ha l'obbligo di verificare la conformità dei fornitori (pretendendo la DoC). Se è una microimpresa, è esentata dagli obiettivi di riutilizzo, riciclato minimo e riduzione dello spazio.

Gli obblighi per ciascun ruolo della filiera

Oltre alla coppia fabbricante/produttore, il PPWR assegna compiti specifici a ogni operatore economico. Ecco una sintesi utile per capire cosa ci si aspetta da ciascuno.

Fabbricante

Conformità e prove

Immette solo imballaggi conformi, redige la DoC, conserva la documentazione tecnica (5/10 anni), garantisce identificazione e tracciabilità e gestisce ritiro o richiamo in caso di non conformità.

Fornitore

Informazioni a monte

Trasmette al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dei materiali, in una lingua comprensibile, comprese quelle sul contatto con alimenti.

Importatore

Controllo all'ingresso

Verifica che la valutazione di conformità sia stata fatta, indica i propri dati, conserva la DoC e fornisce su richiesta la documentazione alle autorità entro 10 giorni.

Distributore

Verifica a valle

Controlla che il produttore sia registrato (EPR) e che l'imballaggio rispetti l'etichettatura; non mette a disposizione prodotti non conformi e tutela la conformità in stoccaggio e trasporto.

Piattaforme online e fulfilment

Filtro digitale

Raccolgono i dati di registrazione e l'autocertificazione del produttore, ne valutano l'attendibilità e sospendono il servizio se il produttore non rimedia a informazioni incomplete o errate.

Tutti gli operatori

Tracciabilità

Devono poter indicare alle autorità di vigilanza chi ha fornito loro l'imballaggio e a chi lo hanno fornito, e rispettare i divieti di formato dell'Allegato V.

06Divieti di formato e imballaggio eccessivo

Dal 1° gennaio 2030 alcuni formati elencati nell'Allegato V non potranno più essere immessi sul mercato (Art. 25). Tra questi, gli imballaggi monouso in plastica per cibo e bevande consumati nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering. Un dettaglio cruciale: il divieto non riguarda solo gli articoli in plastica al 100%. Gli imballaggi compositi, compresi quelli a base carta che contengono almeno il 5% di plastica, ricadono nel divieto. Sotto quella soglia, no.

In parallelo, la lotta all'imballaggio eccessivo agisce su due fronti. Per imballaggi multipli, da trasporto ed e-commerce, dal 2030 il rapporto di spazio vuoto non potrà superare il 50%. Per gli imballaggi per la vendita non c'è una soglia fissa: lo spazio vuoto va ridotto al minimo necessario a garantire funzionalità e protezione del prodotto, e sarà valutato con la metodologia armonizzata in aggiornamento. Cadono inoltre come giustificazioni il marketing e la "accettazione del consumatore": non bastano più a motivare materiale aggiuntivo.

07Riutilizzo e ricarica: gli obiettivi che cambiano i modelli di vendita

Il capitolo riutilizzo è quello che incide di più sui modelli operativi, perché non si limita al design del singolo imballaggio ma richiede sistemi di raccolta, ricondizionamento e logistica di ritorno. Gli obiettivi principali, tutti a partire dal 1° gennaio 2030 salvo dove indicato:

40%→ 70% nel 2040
Imballaggi da trasporto (pallet, cassette, fusti, taniche, IBC, film e reggette) usati nel territorio UE. Esenzioni per merci pericolose e imballaggi su misura per macchinari e attrezzature.
10%→ 25% nel 2040
Imballaggi raggruppati sotto forma di scatole (escluso il cartone) usate per raggruppare prodotti in unità di stoccaggio o distribuzione.
10%→ 40% nel 2040
Bevande in imballaggi per la vendita: il distributore finale deve renderne disponibile una quota in formato riutilizzabile. I prodotti a marchio proprio devono contribuire "in modo equo e proporzionato".

A questi si aggiunge la ricarica. I distributori finali con superficie superiore a 400 m² dovranno destinare il 10% dell'area di vendita a stazioni di ricarica per prodotti alimentari e non. Nel settore Ho.Re.Ca., chi vende bevande o cibo pronto da asporto dovrà offrire ai consumatori la possibilità di portare il proprio contenitore, allo stesso prezzo del monouso e a condizioni non meno favorevoli, informandoli al punto vendita. Per le bevande, il sistema di riutilizzo prevede il ritiro gratuito al punto vendita degli imballaggi dello stesso tipo, forma e dimensione, con rimborso del deposito cauzionale.

80%

degli impatti ambientali di un imballaggio si determina già in fase di progettazione. Il PPWR sposta lì il baricentro della conformità: non si "corregge" un packaging a valle, lo si progetta giusto a monte.

Stima di settore — Vademecum CONAI sulla progettazione PPWR

08Cosa fare ora: dalla compliance al vantaggio

Il 12 agosto 2026 è vicino, ma le decisioni di progettazione e fornitura si prendono con anni di anticipo, e i fornitori di riciclato di qualità o di sistemi di riutilizzo non si trovano dall'oggi al domani. Chi tratta il PPWR solo come un adempimento rincorrerà le scadenze; chi lo legge come un brief di riprogettazione può ridurre i costi di materiale, semplificare la filiera e costruire un claim ambientale solido e difendibile.

Nel nostro lavoro l'approccio è sempre lo stesso: partire da una valutazione del ciclo di vita per fotografare gli impatti reali, applicare i principi di design for disassembly e di monomaterialità per la riciclabilità, e verificare che ogni affermazione ambientale sia sostenuta da dati, perché con il PPWR, e con le norme UE contro il greenwashing, ciò che si dichiara va dimostrato. La conformità, vista così, smette di essere un costo e diventa un metodo per progettare meglio.

La nostra esperienza

Le aziende che affianchiamo ottengono i risultati migliori quando il packaging entra nel tavolo di progetto insieme al prodotto, non dopo. Ridurre lo spazio vuoto, eliminare i materiali compositi non separabili, scegliere il riciclato giusto: sono scelte di design, prima che di compliance. E quasi sempre, quando le fai bene, costano meno.

09Domande frequenti sul PPWR

Da quando si applica il PPWR?

Il Regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026. Diversi obblighi specifici hanno però date successive, fino al 2040.

Il PPWR riguarda solo chi produce imballaggi?

No. Riguarda chi fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio marchio (il "fabbricante"), ma anche chi riempie, importa o distribuisce e mette a disposizione il prodotto imballato per la prima volta in uno Stato membro (il "produttore", responsabile dell'EPR).

Cosa devo avere pronto entro agosto 2026?

La conformità sulle sostanze (PFAS, metalli pesanti), la documentazione tecnica e la Dichiarazione di conformità UE, l'identificazione e i contatti sull'imballaggio, l'iscrizione al registro produttori con i relativi obblighi EPR e la revisione delle dichiarazioni ambientali.

Le percentuali di contenuto riciclato sono già obbligatorie?

No: le quote minime di plastica riciclata scattano dal 1° gennaio 2030 e aumentano dal 2040. È però il momento giusto per assicurarsi forniture di riciclato di qualità adeguata.

Devo già applicare la nuova etichetta armonizzata?

No. L'etichetta armonizzata UE su materiali e conferimento si applica dal 12 agosto 2028 (o 24 mesi dopo l'atto di esecuzione). Le etichette nazionali non potranno più affiancarla.

I miei imballaggi compositi carta + plastica sono soggetti ai divieti?

Sì, se contengono almeno il 5% di plastica rientrano nei divieti di formato dell'Allegato V (dal 2030). Sotto la soglia del 5%, sono considerati monomateriale e non vi rientrano.

Adeguarsi al PPWR è una scelta di progettazione

Aiutiamo aziende e brand a leggere il Regolamento sulla loro specifica gamma di imballaggi, valutare gli impatti e riprogettare ciò che serve. Scrivici: la prima valutazione è una conversazione, non un preventivo.

Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Il PPWR (Regolamento UE 2025/40) sarà integrato da atti delegati e di esecuzione che potranno specificare criteri e tempistiche; l'interpretazione vincolante del diritto dell'UE resta competenza della Corte di giustizia.

Non sai in quale ruolo della filiera ti collochi o quali scadenze ti riguardano davvero?

Parliamone in una call →

HENRY & CO. · henryandco.it · Ecodesign, PPWR, Green Claims, LCA e progettazione per l'economia circolare

Clienti che ci hanno scelto:

Agenzia di eco-design, sostenibilità e comunicazione. Contattaci ⟶

HENRY & CO. SRL Società Benefit
P.IVA IT04608990232

Sede legale
Via Bogon, 2
37129 Verona, Italy

Sede operativa
Via Interrato Acqua Morta, 28
37129 Verona, Italy

Scopri il nostro PODCAST